Ricerca Avviata

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

Pubblicato in data: 26 lug 2018
Ultima Revisione in data: 26 lug 2018

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

modulistica

Note Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

 

Elezioni ConsiglioSuperiore della Pubblica Istruzione (circ. n. 87)

Attestazioni OIV o struttura analoga

CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006/09 – estratto norme disciplinari

DECRETO LEGISLATIVO 297/94 “TESTO UNICO” TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO CAPO IV - DISCIPLINA  SEZIONE I - SANZIONI DISCIPLINARI

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165. (13G00104)